Proposta di legge:
Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle
strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti.
Onorevoli
colleghi! — La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente
stabilito, obiter dictum, che «il nudo
integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della
coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale – (...) [può] essere
(...) espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste
o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia
appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante»; e, ancora obiter, che «non può considerarsi
indecente la nudità integrale (...) di un naturista in una spiaggia riservata
ai nudisti o da essi solitamente frequentata»: tale comportamento non
costituisce quindi «atto contrario alla pubblica decenza» ai sensi
dell’articolo 726 del codice penale (così Cassazione penale III sezione n. 8959
del 3 luglio 1997 e n. 3557 del 16 febbraio 2000).
La
punibilità penale della pratica del naturismo non è del resto più in linea con
i princìpi di un moderno diritto penale del fatto: manca, se non altro, in tale
condotta, quella offensività del bene giuridico tutelato che rappresenta un
caposaldo imprescindibile di un sistema penale garantista e liberale.
Questa
che dovrebbe essere una semplice constatazione di buon senso nell’Italia del
XXI secolo, che è acquisizione addirittura banale da decenni non solo nei Paesi
dell’Europa settentrionale ma in buona parte dei Paesi della costa
settentrionale del Mediterraneo (concorrenti dell’Italia nel mercato del
turismo), non sembra però essere stata ancora digerita da settori della
pubblica amministrazione e degli organi di polizia, e anche da qualche giudice
di merito, come ogni anno puntualmente registrato dalle cronache estive, sicché
appare opportuna una messa a punto legislativa della materia.
Sembra
infatti del tutto estraneo alla comune sensibilità ormai ampiamente condivisa
nel nostro Paese ostinarsi a considerare illecito, e addirittura penalmente
rilevante, l’innocuo comportamento di chi preferisca prendere il sole o
bagnarsi in mare nudo anziché dotato di costume da bagno (magari oltremodo
succinto e in genere ben più sessualmente «provocante» della nudità integrale),
in quelle zone delle nostre coste, sempre piuttosto remote, appartate e
riconoscibili, che nel corso degli anni sono diventate meta abituale e
consolidata di nudisti e di naturisti; e appare invece addirittura scellerato
che, per perseguire una tale innocente abitudine e molestare capricciosamente
dei bagnanti, vengano sottratte preziose energie e risorse, per definizione
sempre scarse, alle Forze dell’ordine e al sistema giudiziario, energie e
risorse che ovviamente dovrebbero invece essere impiegate in modo ben
altrimenti utile alla collettività (dalla sicurezza stradale alla repressione
della criminalità terroristica o mafiosa, dalla sicurezza urbana alla lotta
alla corruzione, eccetera).
Ogni
estate italiana è costellata da ‘pittoresche’
operazioni di repressione su larga scala, con il ripetuto impiego per vari
giorni di personale di polizia in costume da bagno anziché in uniforme, ai
danni di naturisti, che, non solo, rendono il nostro Paese oggetto di salaci e
meritati commenti canzonatori da parte della stampa estera, ma non possono che
danneggiare inutilmente la nostra industria turistica, limitandone la gamma
dell’offerta senza recare vantaggio a nessuno, se non alla vanità o ai furori
ideologici fuori tempo di qualche funzionario.
Porre
fine a queste bizzarrie e restituire serenità ai pacifici bagnanti naturisti è
il primo obiettivo della presente proposta di legge.
Sotto
questo aspetto va anche rilevato il carattere limitato e neppure molto
innovatore della proposta di legge, che si limita a registrare una situazione
esistente, garantendo la dovuta tranquillità alle meritate vacanze di molti
nostri concittadini: non si propone neppure infatti che, come avviene con
naturalezza e senza scandalo da decenni in molte città del nord Europa, il
naturismo possa essere praticato nei parchi pubblici dei centri urbani, ma solo
nelle spiagge o nelle aree già ora solitamente frequentate da nudisti e
naturisti.
D’altra
parte va anche sottolineato che è parso opportuno ai proponenti salvaguardare
tale situazione di fatto già oggi esistente, anziché imporre che la pratica del
naturismo debba essere espressamente autorizzata situazione per situazione, ed
esercitata solo attraverso una serie di previ e necessari passaggi burocratici,
come accadrebbe se la pratica del naturismo venisse consentita esclusivamente
nell’ambito di strutture turistiche organizzate e a ciò espressamente dedicate,
come quelle previste dagli articoli 3 e seguenti della presente proposta di
legge: non solo molti naturisti considerano come il fulcro della loro pratica
ricreativa proprio il contatto diretto e il meno possibile mediato e
organizzato con la natura, ma il nostro punto di partenza è che, in ogni caso,
l’innocua pratica del naturismo in spiagge libere utilizzate a questo scopo non
può essere comunque ritenuta di alcuna rilevanza penale ed, entro tali ambiti e
limiti, non deve essere in nessun modo e in nessun caso considerata contraria
alla legge.
E
del resto sarebbe di nuovo inutilmente vessatorio interferire nella pacifica
convivenza fra naturisti e non naturisti da anni consolidatasi in molte spiagge
libere del Paese per riservare il cento per cento di tali spiagge ai soli
bagnanti «tessili» e imporre ai naturisti l’obbligo di frequentare soltanto
stabilimenti balneari, organizzati e verosimilmente per lo più a pagamento, e
che certo non potrebbero essere disponibili, soprattutto inizialmente, che in
un numero limitato di località.
Vi
è, d’altra parte, anche un importante risvolto economico della questione, di
cui sarebbe a nostro avviso inutilmente autolesionistico rinunciare a giovarsi.
È
di tale realtà economica che si occupano gli articoli da 3 a 6 della proposta
di legge.
Accanto
al problema della depenalizzazione e del miglior uso delle risorse pubbliche fin
qui sprecate nel vano e inutile tentativo di reprimere un fenomeno ormai
entrato da decenni nel costume di una consistente minoranza di italiani, vi è
infatti anche quello di rendere competitiva l’offerta turistica dell’Italia
anche sul terreno delle strutture ricettive riservate ai naturisti.
Sono
da decenni molto numerosi infatti i turisti provenienti dai Paesi dell’Europa
centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che preferiscono
passare le loro vacanze in Paesi e località in cui possono essere certi di non
venire molestati dagli organi di polizia per ragioni collegate alla pratica del
naturismo.
Non
va neppure sottovalutato il fatto che la pratica del naturismo è anche
notevolmente radicata in Paesi dell’Europa centrorientale i cui cittadini da
poco hanno iniziato a potersi permettere vacanze all’estero e che costituiscono
un segmento promettente della domanda turistica internazionale: tale segmento è
certamente destinato a crescere in quantità e in qualità con il prevedibile
sviluppo economico che i Paesi dell’area conosceranno nei prossimi anni per
effetto del loro ingresso nell’economia di mercato e della loro integrazione
nell’Europa comunitaria.
Far
diventare l’Italia una consueta meta di vacanze anche per questi nostri nuovi concittadini
europei è necessario in un’ottica che guardi non solo alla situazione presente,
ma anche allo sviluppo futuro del settore: se per ora la domanda di tali Paesi
è prevalentemente rivolta a un turismo di carattere piuttosto economico, è
certo che, con il passare degli anni, le cose sono destinate a cambiare, e
un’offerta fin d’ora amichevole da parte del nostro Paese è la necessaria
premessa per conquistare un mercato destinato a diventare in un breve volgere
di anni altrettanto ricco quanto quello dell’Europa centro-settentrionale.
Molti
dei turisti stranieri che praticano il naturismo, come molti naturisti
italiani, ricercano espressamente la possibilità di passare le loro vacanze in
strutture appositamente organizzate e regolamentate, ed esclusivamente
riservate ai naturisti: non solo strutture dedicate al turismo di massa, ma
anche a quello di qualità (un terreno, quest’ultimo, particolarmente
promettente per l’Italia, perché è carente in questo campo l’offerta dei Paesi
mediterranei nostri concorrenti). Tale richiesta di strutture dedicate è
particolarmente forte da parte di quell’ampia fetta del turismo naturista che
riguarda le famiglie con bambini.
L’attuale
situazione di incertezza legislativa non consente alcun investimento in questo
settore, con la conseguenza di limitare inutilmente la varietà della nostra
offerta turistica: e ciò proprio in un momento di grandi difficoltà competitive
per l’intero settore.
In
conclusione, non si chiede con la presente proposta di legge un giudizio di
merito sulla desiderabilità, morale o estetica, della pratica del naturismo: si
chiede soltanto di non sovrapporre un arbitrario giudizio moralistico alle
altrui individuali e autonome scelte di vita e di costume e di non rinunciare
ai benefici economici derivanti dall’accoglimento di una domanda di servizi
turistici cui attualmente l’Italia non è in grado di rispondere per un mero
problema di incertezza normativa.
ART.
1.
1.
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di
aree ad essa destinate.
2.
È definito naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel
rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano il
nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale
attraverso il contatto diretto con la natura.
ART.
2.
1.
Non costituisce comportamento contrario alla legge e non costituisce atto
contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’articolo 726 del codice penale la
nudità integrale in una spiaggia o in un’area riservata ai nudisti o da essi
solitamente frequentata.
ART.
3.
1.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono
individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o
private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di
organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a
progettare e a gestire le relative strutture.
2.
Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare
alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, i
proprietari o i gestori di aree destinate all’esercizio di attività
turistico-ricettive possono chiedere all’amministrazione comunale competente
l’autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.
3.
L’amministrazione comunale deve inviare risposta scritta e motivata entro tre
mesi dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendere
come silenzio-assenso.
ART.
4.
1.
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo
in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad
associazioni o ad organizzazioni.
2.
Le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela
e salvaguardia ambientale previste dalla legislazione vigente per le aree
protette.
ART.
5.
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri
in base ai quali i comuni disciplinano l’obbligo dei proprietari o dei gestori
di delimitare e di segnalare le aree di cui agli articoli 3 e 4 destinate alla
pratica del naturismo.
2.
La delimitazione delle aree deve essere segnalata e assicurare un’adeguata
identificazione che consenta di distinguerle da spazi pubblici o privati
frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi devono
essere segnalati tramite l’affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti,
recanti l’indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del
naturismo.
ART.
6.
1.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate
alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le
disposizioni vigenti che disciplinano il settore turistico.